Il gestore del centro di raccolta o il concessionario, rilascia al proprietario/intestatario, un "certificato di rottamazione" con il quale si assume la responsabilità del veicolo nonché l’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione presso il Pubblico Registro Automobilistico.
(art. 2 D.Lgs 149/2006)

La responsabilità civile, penale ed amministrativa del proprietario/intestatario del veicolo, decade con il possesso del certificato rilasciato dal centro di raccolta autorizzato che ha preso in carico il veicolo destinato a demolizione.
(art. 46 comma 6 D.L.vo 22/97)

Ai fini dell’interruzione dell’onere della tassa di proprietà (bollo auto), viene ritenuta valida la data riportata sul certificato di "presa in carico" rilasciato dal centro di raccolta autorizzato (Circolare Ministero delle Finanze n° 122/98). A tale proposito, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio del Registro, dovrà essere prodotta copia originale o autentica del certificato stesso.

Il proprietario del veicolo destinato a demolizione, assolve il proprio obbligo connesso al suo corretto smaltimento e/o recupero affidando tali operazioni a soggetti autorizzati (art.12 D.Lgs 209/2003).
Conseguentemente, decade la responsabilità prevista dalla norma ambientale.
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